Art. 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca
In vigore dal 23 ott 2006
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38 dell'ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.
Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa prende una decisione in merito:
a)
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA; oppure
b)
entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a) dell'ASA se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.
La Commissione notifica agli Stati membri le misure adottate.
2. Ciascuno Stato membro può sottoporre al Consiglio, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui gli sono state notificate, le misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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