Art. 10

Concorrenza

In vigore dal 23 ott 2006
Concorrenza 1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo. Le misure previste all’articolo 37, paragrafo 9, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71, paragrafo 9, dell’ASA, vengono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato. 2.   Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Albania a norma dell’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.
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