Art. 11
Frode o mancata cooperazione amministrativa
In vigore dal 23 ott 2006
Frode o mancata cooperazione amministrativa
Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 30 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43 dell’ASA, essa, senza indugio:
a)
ne informa il Consiglio;
b)
notifica al comitato misto e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni corredate di informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di stabilizzazione e di associazione.
Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43, paragrafo 5, dell’ASA sono fatte dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3 del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’ASA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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