Art. 5
Clausola di salvaguardia generale
In vigore dal 23 ott 2006
Clausola di salvaguardia generale
Fatto salvo l’ del presente regolamento, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le condizioni e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA.
Storico versioni
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