Art. 3
Riduzioni tariffarie
In vigore dal 23 ott 2006
Riduzioni tariffarie
1. Fermo restando il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
a)
pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem, o
b)
pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Storico versioni
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