Art. 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
In vigore dal 23 ott 2006
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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