Art. 4

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 23 ott 2006
Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Albania, vengono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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