Art. 5
Numero di capi da controllare
In vigore dal 11 ott 2006
Numero di capi da controllare
1. L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento.
Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95 %.
2. Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di identificazione e registrazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno controllati.
Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di affidabilità del 95 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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