Art. 3

Selezione degli allevamenti da controllare

In vigore dal 11 ott 2006
Selezione degli allevamenti da controllare L’autorità competente seleziona gli allevamenti da controllare sulla base dell’analisi dei rischi, che deve tener conto almeno di quanto segue: a) numero di capi di un’azienda; b) considerazioni relative alla salute degli animali, e in particolare l’esistenza di precedenti casi di malattia; c) l’ammontare del premio annuale per capo della specie ovina o caprina richiesto e/o versato all’allevamento; d) cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale; e) i risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d’ispezione annuale, in particolare lo stato dei registri tenuti presso ciascuna azienda e i documenti relativi ai movimenti; f) adeguata comunicazione di informazioni all’autorità competente; g) altri parametri definiti dallo Stato membro.
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