Art. 2

Numero di allevamenti da sottoporre a controlli

In vigore dal 11 ott 2006
Numero di allevamenti da sottoporre a controlli L’autorità competente effettua i controlli ogni anno per coprire almeno il 3 % degli allevamenti e almeno il 5 % dei capi nello Stato membro. Tuttavia nel caso in cui tali controlli mettano in evidenza un livello significativo di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004, tali percentuali saranno aumentate nel successivo periodo d’ispezione annuale.
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