Art. 1

Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004

In vigore dal 11 ott 2006
Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004 Gli Stati membri effettuano controlli in loco («i controlli») per verificare il rispetto da parte degli allevatori degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti nel regolamento (CE) n. 21/2004. I controlli devono rispettare i livelli minimi fissati negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
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