Art. 1
Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004
In vigore dal 11 ott 2006
Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004
Gli Stati membri effettuano controlli in loco («i controlli») per verificare il rispetto da parte degli allevatori degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti nel regolamento (CE) n. 21/2004.
I controlli devono rispettare i livelli minimi fissati negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
Storico versioni
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