Art. 4

Sistema di controllo

In vigore dal 11 ott 2006
Sistema di controllo 1.   L’autorità competente effettua i controlli senza preavviso. Tuttavia un preavviso relativo ai controlli può essere dato se necessario. Nel caso di preavviso questo sarà limitato al minimo necessario e in generale non supererà le 48 ore, ad eccezione di casi particolari. 2.   I controlli possono essere effettuati insieme a qualunque altra ispezione prevista dalle norme comunitarie.
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