Art. 4
Sistema di controllo
In vigore dal 11 ott 2006
Sistema di controllo
1. L’autorità competente effettua i controlli senza preavviso.
Tuttavia un preavviso relativo ai controlli può essere dato se necessario. Nel caso di preavviso questo sarà limitato al minimo necessario e in generale non supererà le 48 ore, ad eccezione di casi particolari.
2. I controlli possono essere effettuati insieme a qualunque altra ispezione prevista dalle norme comunitarie.
Storico versioni
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