Art. 6

Relazioni dell’autorità competente

In vigore dal 11 ott 2006
Relazioni dell’autorità competente L’autorità competente redige una relazione per ciascun controllo in un formato standardizzato a livello internazionale da parte dello Stato membro che comprende almeno i punti seguenti: a) il motivo per cui l'azienda è stata selezionata per il controllo; b) le persone presenti al controllo; c) i risultati del controllo e qualunque prova di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004. L’autorità competente darà all’allevatore o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, fornire le sue osservazioni riguardo al contenuto.
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