Art. 7

Relazione annuale dello Stato membro

In vigore dal 11 ott 2006
Relazione annuale dello Stato membro Gli Stati membri presentano alla Commissione entro e non oltre il 31 agosto 2008 e in seguito entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, una relazione annuale in conformità con il modello fornito nell'allegato, relativa ai risultati dei controlli effettuati nel periodo d'ispezione annuale precedente e contenente almeno le seguenti informazioni: a) numero di aziende nello Stato membro interessato; b) numero di controlli nelle aziende; c) numero totale dei capi registrati all’inizio del periodo considerato; d) numero di capi controllati; e) risultati dei controlli che provano il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori; f) qualsiasi sanzione applicata in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004.
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