Art. 7
Relazione annuale dello Stato membro
In vigore dal 11 ott 2006
Relazione annuale dello Stato membro
Gli Stati membri presentano alla Commissione entro e non oltre il 31 agosto 2008 e in seguito entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, una relazione annuale in conformità con il modello fornito nell'allegato, relativa ai risultati dei controlli effettuati nel periodo d'ispezione annuale precedente e contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
numero di aziende nello Stato membro interessato;
b)
numero di controlli nelle aziende;
c)
numero totale dei capi registrati all’inizio del periodo considerato;
d)
numero di capi controllati;
e)
risultati dei controlli che provano il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori;
f)
qualsiasi sanzione applicata in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004.
Storico versioni
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