Art. 6
In vigore dal 24 lug 2006
1. Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate.
La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo.
Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Storico versioni
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