Art. 2
In vigore dal 24 lug 2006
Ai fini del presente regolamento sono considerate:
a)
«carcasse»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:
—
senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
—
senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,
—
senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;
b)
«mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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