Art. 2

In vigore dal 24 lug 2006
Ai fini del presente regolamento sono considerate: a) «carcasse»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate: — senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche, — senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino, — senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario; b) «mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1183 — Testo vigente | Portale Normativo