Art. 5

In vigore dal 24 lug 2006
1.   La classificazione delle carcasse e delle mezzene viene effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso. 2.   Le carcasse o mezzene classificate sono identificate. 3.   Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene, qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi. Le condizioni relative all'applicazione della mondatura saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
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