Art. 3
In vigore dal 24 lug 2006
Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con il collo tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie e:
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senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino,
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senza diaframma né pilastro del diaframma,
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senza coda,
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senza midollo spinale,
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senza grasso scrotale,
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senza corona della fesa,
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senza vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).
Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.
In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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