Art. 4
In vigore dal 24 lug 2006
1. Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:
A.
carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
B.
carcasse di altri animali maschi non castrati,
C.
carcasse di animali maschi castrati,
D.
carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
E.
carcasse di altri animali femmine.
Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.
2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:
a)
la conformazione, quale definita all’allegato I;
b)
lo stato di ingrassamento quale definito all’allegato II.
3. La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppa di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare.
Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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