Art. 9
Statuti
In vigore dal 5 lug 2006
Statuti
1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.
2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:
a)
le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
b)
le procedure decisionali del GECT;
c)
la lingua o le lingue di lavoro;
d)
gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;
e)
gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
f)
gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all', paragrafo 2;
g)
le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e
h)
le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1082:oj#art-9