Art. 8
Convenzione
In vigore dal 5 lug 2006
Convenzione
1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'.
2. La convenzione precisa:
a)
la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
b)
l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;
c)
l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
d)
l'elenco dei membri del GECT;
e)
il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
f)
gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e
g)
le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli .
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