Art. 8

Convenzione

In vigore dal 5 lug 2006
Convenzione 1.   Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'. 2.   La convenzione precisa: a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT; b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti; c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento; d) l'elenco dei membri del GECT; e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1082:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo