Art. 4

Istituzione di un GECT

In vigore dal 5 lug 2006
Istituzione di un GECT 1.   La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali. 2.   Ciascun membro potenziale: a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli . 3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto. In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2. Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali. 4.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2. 5.   I membri approvano la convenzione di cui all' e gli statuti di cui all' garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.
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