Art. 3

Composizione di un GECT

In vigore dal 5 lug 2006
Composizione di un GECT 1.   Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie: a) Stati membri; b) autorità regionali; c) autorità locali; d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6). Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri. 2.   Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.
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Composizione di un GECT (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1082) — Testo vigente | Portale Normativo