Art. 3
Composizione di un GECT
In vigore dal 5 lug 2006
Composizione di un GECT
1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:
a)
Stati membri;
b)
autorità regionali;
c)
autorità locali;
d)
organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6).
Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.
2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.
Storico versioni
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