Art. 1

Natura di un GECT

In vigore dal 5 lug 2006
Natura di un GECT 1.   Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento. 2.   L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all', paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. 3.   Un GECT ha personalità giuridica. 4.   Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.
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Natura di un GECT (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1082) — Testo vigente | Portale Normativo