Art. 10

Organizzazione di un GECT

In vigore dal 5 lug 2006
Organizzazione di un GECT 1.   Un GECT ha almeno i seguenti organi: a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri; b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo. 2.   Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite. 3.   Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1082:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo