Art. 10
Organizzazione di un GECT
In vigore dal 5 lug 2006
Organizzazione di un GECT
1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
a)
un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
b)
un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.
Storico versioni
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