Art. 11
Bilancio
In vigore dal 5 lug 2006
Bilancio
1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.
2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all', paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
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