Art. 6

Parità di genere e pari opportunità

In vigore dal 5 lug 2006
Parità di genere e pari opportunità Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.
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Parità di genere e pari opportunità (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/1081) — Testo vigente | Portale Normativo