Art. 5
Buona governance e partenariato
In vigore dal 5 lug 2006
Buona governance e partenariato
1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.
3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'.
Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all', paragrafo 1, lettera a).
4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.
Storico versioni
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