Art. 7
Innovazione
In vigore dal 5 lug 2006
Innovazione
Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.
Storico versioni
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