Art. 8

Azioni transnazionali e interregionali

In vigore dal 5 lug 2006
Azioni transnazionali e interregionali 1.   Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell', paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006. 2.   Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzi operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.
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