Art. 3
Campo di applicazione dell'intervento
In vigore dal 5 lug 2006
Campo di applicazione dell'intervento
1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:
a)
accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
i)
l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;
ii)
l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
b)
migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
i)
la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
ii)
l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
iii)
azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;
iv)
azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
c)
potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
i)
percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
ii)
accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;
d)
potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:
i)
l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;
ii)
attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;
e)
promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.
2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:
a)
espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:
i)
l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;
ii)
una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;
iii)
lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;
b)
rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:
i)
meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;
ii)
potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.
3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.
4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all', paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.
6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.
7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR (6), può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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