Art. 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

In vigore dal 5 lug 2006
Coerenza e concentrazione del sostegno 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale. Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile. 2.   Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese. 3.   Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale. 4.   Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. 5.   Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.
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Coerenza e concentrazione del sostegno (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1081) — Testo vigente | Portale Normativo