Art. 2
Compiti
In vigore dal 5 lug 2006
Compiti
1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.
In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.
2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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