Art. 19
Selezione delle operazioni
In vigore dal 5 lug 2006
Selezione delle operazioni
1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo quanto indicato all', punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all', punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.
Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.
Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all', punto 1), terzo comma.
2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all', punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno
a)
tre Stati membri; o
b)
tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.
Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all', punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.
3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.
Storico versioni
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