Art. 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

In vigore dal 5 lug 2006
Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (10), per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.
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