Art. 18
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
In vigore dal 5 lug 2006
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (10), per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1080:oj#art-18