Art. 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

In vigore dal 5 lug 2006
Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari 1.   Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità: a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati; b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione; c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi; d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione; e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione. 2.   Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione: a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate; b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.
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