Art. 21
Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni
In vigore dal 5 lug 2006
Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni
1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.
2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione».
3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.
4. Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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