Art. 7

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 5 lug 2006
Ammissibilità delle spese 1.   Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: a) gli interessi passivi; b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; c) la disattivazione di centrali nucleari; d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 2.   Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze: a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR; c) le spese sono limitate a: — l'edilizia plurifamiliare, o — gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. 3.   Le norme di ammissibilità di cui all' del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell' di tale regolamento.
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