Art. 11
Regioni ultraperiferiche
In vigore dal 5 lug 2006
Regioni ultraperiferiche
1. La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:
a)
per le priorità di cui agli e/o 5, a seconda dei casi;
b)
per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
c)
per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.
2. Entro il campo d'applicazione dell' la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:
a)
operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;
b)
aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato;
c)
esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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