Art. 17
Gestione finanziaria
In vigore dal 5 lug 2006
Gestione finanziaria
1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.
2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.
3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.
Storico versioni
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