Art. 15
Funzioni dell'autorità di gestione
In vigore dal 5 lug 2006
Funzioni dell'autorità di gestione
1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.
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