Art. 14
Designazione delle autorità
In vigore dal 5 lug 2006
Designazione delle autorità
1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.
Previa consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.
2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.
Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.
I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all', paragrafo 1.
3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Storico versioni
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