Art. 31

Ripristino della qualità o del condizionamento

In vigore dal 29 giu 2006
Ripristino della qualità o del condizionamento 1.   Il venditore è tenuto a sostituire immediatamente il quantitativo di zucchero di cui si constati che la qualità non risponde alle condizioni di cui all', con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni, che si trovi nello stesso luogo di ammasso ovvero in un qualsiasi altro luogo di ammasso accreditato a norma dell'. 2.   Se lo zucchero immagazzinato è condizionato e si constati che il condizionamento non risponde più alle specifiche previste, l'organismo di intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme.
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Ripristino della qualità o del condizionamento (Art. 31 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo