Art. 31
Ripristino della qualità o del condizionamento
In vigore dal 29 giu 2006
Ripristino della qualità o del condizionamento
1. Il venditore è tenuto a sostituire immediatamente il quantitativo di zucchero di cui si constati che la qualità non risponde alle condizioni di cui all', con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni, che si trovi nello stesso luogo di ammasso ovvero in un qualsiasi altro luogo di ammasso accreditato a norma dell'.
2. Se lo zucchero immagazzinato è condizionato e si constati che il condizionamento non risponde più alle specifiche previste, l'organismo di intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme.
Storico versioni
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