Art. 30

Trasferimento di proprietà

In vigore dal 29 giu 2006
Trasferimento di proprietà 1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero. 2.   Il venditore risponde, sino al ritiro, della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 e del condizionamento con cui tale zucchero è stato accettato all'intervento.
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Trasferimento di proprietà (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo