Art. 29

Contratto di magazzinaggio

In vigore dal 29 giu 2006
Contratto di magazzinaggio 1.   Il contratto di magazzinaggio, da stipulare preliminarmente all'accettazione dell'offerta tra l'offerente e l'organismo di intervento, è concluso per una durata indeterminata. Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione. Ai fini del presente articolo, per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese. 2.   Il contratto di magazzinaggio stipula in particolare: a) una clausola secondo cui è posto termine al contratto, alle condizioni previste dal presente regolamento, con un preavviso di almeno dieci giorni; b) l'importo delle spese di magazzinaggio che è a carico dell'organismo di intervento. 3.   Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo di intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale acquista efficacia il contratto di cui al paragrafo 2 sino alla scadenza del contratto medesimo. 4.   Le spese di magazzinaggio non possono essere superiori a 0,48 EUR/t per decade. 5.   Il contratto di magazzinaggio scade alla fine del ritiro di cui all'.
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Contratto di magazzinaggio (Art. 29 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo