Art. 6
In vigore dal 27 giu 2006
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto risultante dalla distillazione. Esso ha un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol.
2. Il prezzo da pagare al distillatore da parte dell’organismo d’intervento per l’alcole greggio conferito è di 2,281 EUR per % vol per ettolitro, se prodotto a partire da vini da tavola, e di 3,367 EUR per % vol e per ettolitro, se prodotto a partire da v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Il distillatore può ricevere un anticipo su questi importi, pari a 1,122 EUR per % vol per ettolitro, per l’alcole prodotto a partire da vini da tavola, e pari a 2,208 EUR per % vol e per ettolitro, per l’alcole prodotto a partire da v.q.p.r.d. In questo caso, i prezzi effettivamente pagati sono diminuiti dell’importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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