Art. 4
In vigore dal 27 giu 2006
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vini oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 dicembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 31 agosto 2006, per i v.q.p.r.d. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2007, per i vini da tavola, ed entro il 30 settembre 2006, per i v.q.p.r.d.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi conferiti, non appena il produttore ha fornito la prova della consegna in distilleria.
Qualora non vengano effettuate consegne entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.
Storico versioni
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