Art. 1

In vigore dal 27 giu 2006
Alla distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere conferito un quantitativo massimo di 2,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) con denominazione Barbera d’Asti, Barbera Monferrato, Piemonte Barbera, Dolcetto d’Ovada, Dolcetto d’Acqui, Dolcetto d’Asti, Monferrato Dolcetto, Grignolino d’Asti e Piemonte Grignolino, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a tale tipo di distillazione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2006/944 — Testo vigente | Portale Normativo