Art. 2

In vigore dal 27 giu 2006
Ciascun produttore può stipulare un contratto di consegna, in conformità dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto») dal 3 luglio 2006 al 24 luglio 2006, per i vini da tavola, e dal 3 luglio 2006 al 14 luglio 2006, per i v.q.p.r.d. I contratti sono corredati della prova della costituzione di una cauzione pari a 5 EUR per ettolitro. I contratti non sono trasferibili.
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