Art. 3

In vigore dal 27 giu 2006
1.   Qualora i quantitativi globali previsti dai contratti presentati all’organismo d’intervento superino i quantitativi di cui all’, lo Stato membro determina i tassi di riduzione da applicare a tali contratti. 2.   Lo Stato membro adotta le disposizioni amministrative necessarie per approvare entro il 13 settembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 28 luglio 2006, per i v.q.p.r.d., i contratti. L’approvazione comporta l’indicazione del tasso di riduzione eventualmente applicato e i quantitativi di vino accettati per contratto ed indica la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione entro il 20 settembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 25 agosto 2006, per i v.q.p.r.d., i quantitativi di vini che figurano nei contratti approvati. 3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare ai sensi del presente regolamento.
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